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DIRETTIVA COPYRIGHT - Osservazioni e contributi

Osservazioni e contributi allo SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO, RECANTE: Attuazione della direttiva (UE) Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE.

PMI, Produttori Musicali Indipendenti è l'associazione maggiormente rappresentativa dell'industria musicale indipendente italiana, fa parte di Confindustria Cultura Italia e di IMPALA, l'associazione europea dell'Industria Indipendente.

Ringraziamo il Ministero per il lavoro svolto nella preparazione del D.L., che a grandi linee è da noi condiviso.

Appreziamo il recepimento nel nostro ordinamento della Direttiva Europea che sancisce la responsabilità dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online, ovvero un prestatore di servizi della società dell'informazione, in merito alla messa a disposizione di contenuti protetti da Copyright.

Tale responsabilità, che salvaguarda correttamente tutti gli utilizzi non a scopo di lucro, impegna il prestatore di servizi ad ottenere una licenza finalizzata alla messa a disposizione di contenuti dei quali non è in alcuna forma proprietario né titolare.

Bene quindi ha fatto il legislatore ad indicare che è la titolarità dell'opera a guidare la disposizione di legge e non il suo relativo utilizzo.

Tale responsabilità inoltre è stata chiaramente recepita in linea con il testo normativo originale indicando nella locuzione "massimi sforzi" la corretta intenzione del legislatore Europeo di indurre il prestatore di servizi a fare tutto ciò che sia necessario al fine di regolarizzare il diritto di condivisione nel rispetto delle normative sul Copyright di ogni legislazione nazionale. Infatti i casi di recepimento francesi e tedeschi insegnano come una non corretta intesa dello spirito della legge possa in parte o in toto vanificarne i fini e di contro procurare rivendicazioni da parte di coloro che la stessa legge dovrebbero tutelare. Diciamo questo perché ci sentiremmo in forte imbarazzo se le associazioni del mondo digitale coinvolte dovessero argomentare a loro favore una non corretta traduzione letterale del testo normativo adducendo i casi di Francia e Germania: infatti in questi paesi attualmente gli artisti sono già impegnati a far valere l'erronea traduzione.

Crediamo che la la responsabilità di cui sopra non dipenda dalla dimensione o dal fatturato, ma dalle capacità tecnico-informatiche, dirette o indirette, che per loro natura moltissime Aziende o Società in oggetto che operano massivamente nella rete possiedono,vorremmo che quei prestatori di servizi citati all'Art. 102-octies i cui servizi sono disponibili al pubblico nell'Unione Europea da meno di tre anni e hanno un fatturato annuo inferiore a 10 milioni di euro calcolati in conformità alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea possono sottostare integralmente al testo normativo e non essere delle seppur parziali eccezioni.

ALCUNE OSSERVAZIONI E RICHIESTE

Sull'Articolo 7 dello schema del decreto
Comprendiamo perfettamente l'esigenza di tutela delle figure degli artisti interpreti e degli autori e compositori, in quanto parti più deboli della filiera, ma in questo articolo viene proposto l'inserimento di un nuovo comma all'Art. 107 della 633/41 in cui gli autori e gli artisti "hanno il diritto a una remunerazione adeguata e proporzionata al valore dei diritti concessi in licenza o trasferiti, nonché commisurata ai ricavi che derivano dal loro sfruttamento".
A nostro avviso, un pagamento forfettario può anche seguire una remunerazione proporzionata, ma non dovrebbe essere una norma in quanto in netto contrasto con l'Articolo 73 della Direttiva.
Suggeriamo l'eliminazione della frase "non che commisurata ai ricavi che derivano dallo sfruttamento".

 

Sull'Articolo 8 dello schema del decreto Art 110 quater Comma 4
Nell'Articolo 8 dello schema di decreto è inserita una nuova norma al Comma 4 che prevede una sanzione amministrativa nel caso in cui ci sia una mancata rendicontrazione di tutte le modalità di sfruttamento dell'opera. Poiché questa nuova disposizione non è presente nel testo della Direttiva, chiediamo l'eliminazione di tale disposizione.

 

Sull'Articolo 8 dello schema del decreto Art 110 quater Comma 5
Il Comma 5 riporta che "quando gli obblighi di cui al comma 1 e 2 risultano sproporzionati in concreto con riguardo ai proventi generati dallo sfruttamento dall'esecuzione dell'opera, il soggetto obbligato può limitare le informazioni per tipologia il livello nella misura appropriata al caso specifico, con idonea giustificazione"
Questo, a nostro avviso, dovrebbe avvenire nel caso in cui l'autore o l'artista ne faccia richiesta o dimostri di avere bisogno di tali informazioni per tutelare i suoi diritti.

Sull'Articolo 8 dello schema del decreto Art 110 quinquies Comma 1
Il Comma 1 riporta: "Fatto salvo quanto stabilito in materia degli accordi collettivi, gli autori e gli interpreti o esecutori o i loro rappresentanti hanno diritto a una remunerazione ulteriore, adeguata ed equa, dalla parte con cui hanno stipulato un contratto per lo sfruttamento dei diritti o dai suoi aventi causa, se la remunerazione concordata si rivela inferiore in misura proporzionata ai proventi originati nel tempo dallo sfruttamento delle loro opere o prestazioni artistiche, considerate tutte le possibili tipologie di proventi derivanti dallo sfruttamento dell’opera o prestazione artistica, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma”. 
Proponiamo l’inserimento della parola ”..precedentemente” prima di “..concordata” in modo da leggersi ..precedentemente concordata...e la sostituzione delle parole“...inferiore in misura proporzionata..” con le parole “ sproporzionatamente bassa rispetto....” in modo da leggersi ”.....sproporzionatamente bassa rispetto.......”.

Sull'Articolo 8 dello schema del decreto Art 110 sexties
Apprezziamo il contenuto che, in caso di controversie in ambiti di trasparenza, ci si rivolga all’Autorità per le garanzie nelle Comunicazione;

 

Sull'Articolo 8 dello schema del decreto Art 110 septies Comma 1
Il comma 1 riporta
“ L’autore o l’artista interprete o esecutore che ha concesso in licenza o trasferito in esclusiva i propri diritti relativi ad un'opera o ad altri materiali protetti, in caso di mancato sfruttamento può risolvere in tutto o in parte il contratto di licenza o di trasferimento dei diritti dell’opera o degli altri materiali protetti, oppure revocare l’esclusiva del contratto. Si applicano in ogni caso le disposizioni del codice civile in materia di risoluzione contrattuale”.
Esprimiamo una seria preoccupazione nella parte relativa al mancato sfruttamento dell’opera e nella revoca dell’esclusiva del contratto.
A tale proposito nel settore discografico le opere degli autori (che poi diventano Registrazioni Fonografiche) vengono pubblicate nei tempi e nei modi regolati nei relativi contratti, tempi e modi che quasi sempre sono di natura strategica : abbiamo esempi del recente passato di tanti successi di canzoni che sono state “tenute nel cassetto” in attesa di trovare la migliore collocazione , l’interprete giusto (e quindi investimenti in ricerca) da mettere sul mercato al momento opportuno in attesa di occasioni particolari : tutto questo è sotto gli occhi di tutti.
- Proponiamo il prolungamento del periodo del mancato sfruttamento;
- Riteniamo che la revoca dell’esclusiva sia eccessiva.
Il tutto al fine di rendere più remunerativo lo sfruttamento principalmente nell’interesse degli autori e degli artisti interpreti. 

RIFLESSIONI

Se da un lato si vuole giustamente proteggere Autori e Artisti Interpreti, è altrettanto necessario e giusto che vengano protette anche le aziende produttrici di fonogrammi e quelle editoriali che offrono agli Artisti e agli Autori la possibilità concreta di esprimere la loro arte sostenendoli economicamente e remuneratoli adeguatamente a seguito dello sfruttamento delle loro opere. Se invece i ricavi per le aziende sono minimi perché, nonostante lo sfruttamento e la enorme veicolazione dell'opera, gli incassi non sono altrettanto adeguati a causa di una non corretta remunerazione da parte dei prestatori di servizi nei confronti delle aziende discografiche ed editoriali, allora va da sé che tutta la filiera degli artisti e autori ne soffrirà.

PMI qui rappresenta i Produttori di Fonogrammi, aziende tutte italiane, titolari ovvero proprietarie in toto di contenuti protetti da copyright (a volte anche diritti di natura editoriale), che a loro volta hanno in essere contratti con Artisti in esclusiva per la loro prestazione in sala di incisione o in licenza e che vengono retribuiti equamente se l'azienda a sua volta è remunerata equamente.

Permane però una rilevante anomalia che ben conosce il legislatore, ovvero la sproporzione economica di profitto che attualmente caratterizza il mercato tra i prestatori di servizi ai titolari dei contenuti culturali, con ovvie particolare riferimento al mercato digitale: il value gap, argomento di cui ahimé si parla da molti anni.

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