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PMI è l’Associazione che raccoglie gli imprenditori italiani della musica decisi a sostenere i diritti della produzione indipendente perché l'offerta musicale sia sempre più ricca e articolata e meno omologata alla logica delle multinazionali.

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 "Produttori Musicali Indipendenti" - PMI

Assemblea Straordinaria del 23 settembre 2005
Assemblea Straordinaria 26 Giugno 2007
Modificato Assemblea Straordinaria del 26 Maggio 2009
Modificato Assemblea Ordinaria 23 Maggio 2013
Modificato Assemblea Straordinaria 4 Novembre 2016

 


 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI SUGLI ASSOCIATI

ART. 1 - DEFINIZIONI

Agli effetti dello Statuto dell'Associazione e del presente Regolamento, si intende per:

Produttore:

a) l'imprenditore indipendente che si dedichi, con attività prevalente, alla produzione in via originaria di fonogrammi e di altri futuri ritrovati tecnologici ai fini della loro commercializzazione sotto tutte le forme;
b) l'imprenditore indipendente che sia licenziatario esclusivo per l'Italia di uno o più cataloghi fonografici e di altri futuri ritrovati tecnologici ai fini della loro commercializzazione sotto tutte le forme e dei relativi marchi-etichette, debitamente notificati all'Associazione.
c) l'imprenditore che si dedichi, con attività prevalente, alla produzione originaria di videomusicali o che sia licenziatario esclusivo per l'Italia di uno o più cataloghi di videomusicali e dei relativi marchi-etichette, debitamente notificati all'Associazione, ai fini della messa in commercio sotto tutte le forme.
d) L' Editore Musicale indipendente che si dedichi anche alla produzione di fonogrammi e di altri futuri ritrovati tecnologici ai fini della loro commercializzazione sotto tutte le forme sia del proprio repertorio che di quello di terzi.

Fonogramma:

e) disco fonografico od altro dispositivo funzionalmente equivalente idoneo ad archiviare suoni ed a riprodurli con la mediazione di apparecchiatura deputate all'archiviazione o alla riproduzione

Videogramma:

f) qualsiasi dispositivo idoneo ad archiviare suoni ed immagini ed a riprodurli con la mediazione di apparecchiature deputate all'archiviazione o alla riproduzione

Registrazione:

g) ogni archiviazione compiuta di suoni o di suoni ed immagini, specialmente, di opere musicali, con o senza parole, di una determinata esecuzione su disco, nastro,supporti digitali o altro supporto materiale e immateriale in futuro inventabile ,identificabile in base al Codice Internazionale di Registrazione Standard (ISRC).

Video Musicale:

h) registrazione, anche parziale, di opere musicale non ancora in commercio su un videogramma

 

ART. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE DELL'ASSOCIATO

Ai fini dell'ammissione in qualità di Associato si richiede:
A.L'iscrizione, al momento della richiesta, alla Camera di Commercio con specificazione di attività come previsto dall'art. 1 del presente Regolamento.
B.La produzione e/o titolarità di una licenza esclusiva di repertorio originale che abbia dato luogo alla pubblicazione di almeno 10(dieci) registrazioni nel biennio antecedente alla data di presentazione della domanda di ammissione ed il pagamento, come media annua nel biennio antecedente alla data di presentazione della domanda di ammissione, di diritti fonomeccanici per un ammontare di € 1.000, oltre un fatturato minimo di € 10.000.
Ai fini del presente articolo le registrazioni dal vivo possono essere considerate solo nel caso esista un contratto con l'artista-interprete che le autorizza.
C.L'esistenza dei requisiti previsti dal successivo art. 4

 

ART. 3 – PROCEDURA DI AMMISSIONE – PROCEDURE DI VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI

Per l'ammissione come nuovo Associato il candidato dovrà documentare il possesso nell'anno precedente delle condizioni e dei parametri di cui al successivo art. 4.

Analogo onere è richiesto per il passaggio o per la permanenza di un Associato in una determinata Categoria.

Ogni due anni, ciascun Associato dovrà inoltre documentare, entro il 31 marzo di ogni anno pari il proprio possesso, nell'anno precedente, dei requisiti previsti dal successivo art. 4.

Ove l'Associato non vi provveda entro tale termine, il Segretario Generale inviterà l'interessato a fornire senza indugio l'anzidetta documentazione e qualora l'Associato non vi provveda entro i successivi venti giorni, non sarà ammesso ad esercitare il diritto di voto in assemblea, salva ed impregiudicata la facoltà dell'Associazione di emanare i provvedimenti di cui all'art. 9 dello Statuto.

L'Associato è obbligato a prestare a tale verifica ogni collaborazione e non sarà ammesso prima del suo esito ad esercitare il voto in Assemblea.

In mancanza della richiesta di verifica generale di cui al terzo comma del presente art. 3, si presumerà, per ciascun Associato, la permanenza dei requisiti soggettivi posseduti all'atto dell'iscrizione ovvero accertati nell'ultima verifica generale antecedente, impregiudicata in ogni caso la facoltà di ciascun Associato di chiedere in qualsiasi momento il passaggio ad altra categoria ai sensi del primo e secondo comma del presente art. 3.

L'Associazione verificherà inoltre, secondo le modalità stabilite dall'Assemblea, la ricorrenza degli ulteriori requisiti previsti dagli articoli 5 dello Statuto nonché 2 e 5 del Regolamento;
Associati e Aggregati-Sostenitori sono obbligati a prestare a tale verifica ogni collaborazione.

I soggetti delegati alle verifiche ora dette saranno obbligati a rispettare, anche nei confronti dell'Associazione, il segreto e la riservatezza su ogni dato delle singole imprese comunque
diverso da quelli strettamente relativi alle verifiche necessarie all'applicazione degli articoli 5 dello Statuto, 4 e 5 del Regolamento.

 

ART. 4 – CATEGORIE DI ASSOCIATI – QUOTE ASSOCIATIVE -

Ai fini delle disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 11 dello Statuto nonché 2 e 3 del presente Regolamento, le categorie degli Associati si intendono identificate in base alle seguenti condizioni e relativi parametri alternativi:

CATEGORIA A:
Fatturato: oltre € 6.000.000 annui
Oppure
Diritti fonomeccanici corrisposti: oltre € 540.001 annui.
Le imprese appartenenti alla categoria A sono tenute al versamento di una quota associativa ordinaria annua di € 20.000(Ventimila).

CATEGORIA B:
Faurato: da € 3.500.000 annui fino a €5.999.999 annui
Oppure
Diritti fonomeccanici corrisposti: da oltre € 314 391 fino a oltre € 540.000 annui.
Le imprese appartenenti alla categoria B sono tenute al versamento di :
quota associativa ordinaria annua di € 12.500(Dodicimilacinquento).

CATEGORIA C:
Fatturato: da € 2.000.000 fino a € 3.499.999 annui
Oppure
Diritti fonomeccanici corrisposti: da oltre €179.911 fino a € 314.390 annui.
Le imprese appartenenti alla categoria C sono tenute al versamento di
una quota associativa ordinaria annua di € 7.500(settemilacinquecento).

CATEGORIA D:
Fatturato: da € 1.000.000 fino a € 1.999.999 annui
Oppure
Diritti fonomeccanici corrisposti: da oltre € 89.911 fino a € 179.910 annui.
Le imprese appartenenti alla categoria D sono tenute al versamento di una quota associativa ordinaria annua di € 5.000 (cinquemila)

CATEGORIA E:
Fatturato:da € 500.000 fino a €999.999 annui
Oppure
Diritti fonomeccanici corrisposti: da oltre € 45.001 fino a €89.910 annui.
Le imprese appartenenti alla categoria D sono tenute al versamento di
una quota associativa ordinaria annua di € 2.500(Duemilacinquecento)

CATEGORIA F:
Fatturato: da € 150.000 fino a € 499.999 annui
Oppure
Diritti fonomeccanici corrisposti: da oltre €13.501 fino a € 45.00 annui.
Le imprese appartenenti alla categoria F sono tenute al versamento
di una quota associativa ordinaria annua di € 1.000 (mille).

CATEGORIA G:
Fatturato: da oltre € 10.000 a fino a € 149.999 annui
Oppure
Diritti fonomeccanici corrisposti:da € 900 fino a € 13.500 annui.
Le imprese appartenenti alla categoria G sono tenute al versamento di una quota associativa ordinaria annua di € 500(Cinquecento).

Ai predetti fini, per fatturato si intende quello relativo alla produzione del proprio repertorio (in titolarità diretta o in licenza esclusiva) e/o quello relativo al commercio di supporti fonografici.
Nell'anzidetto fatturato vengono compresi in particolare i ricavi derivanti:
dalla vendita dei supporti audio e video tanto in Italia quanto all'estero (esportazioni);
dalle utilizzazioni secondarie delle registrazioni;
dalle licenze concesse a terzi per lo sfruttamento delle registrazioni, tanto in Italia quanto all'estero;
E' invece escluso dall'anzidetto fatturato qualsiasi provento derivante da attività diverse dallo sfruttamento di registrazioni fonografiche e segnatamente sono esclusi i proventi editoriali.
Agli stessi fini, il fatturato dell'Associato il cui catalogo sia distribuito da altro Associato si intende di competenza del distribuito, salvo diverso accordo tra gli interessati.
Per diritti fonomeccanici si intendono i compensi spettanti ad autori, compositori e loro aventi causa in dipendenza della utilizzazione fonomeccanica delle opere riprodotte su dischi o altri supporti del suono e/o dell'immagine, versati alla SIAE o ad altra società di autori ed editori aderente al BIEM.

 

ART. 5 –AGGREGATI- SOSTENITORI

Possono essere ammessi all'Associazione nella categoria Aggregati - Sostenitori coloro che, pur non possedendo i requisiti di cui all'art.2 del Regolamento,svolgono in forma non prevalente attività inerenti la produzione musicale in campi anche diversi rispetto a quelle di cui all'Art.1 del Regolamento.
Possono essere ammesse ,inoltre, anche tutte le aziende del settore musicale italiano desiderose di sostenete le finalità dell'Associazione.
Gli Aggregati-Sostenitori sono tenuti al pagamento di una quota annua fissata dal Comitato Direttivo e da concordare di anno in anno in base al fatturato dell'Azienda iscrivenda .

La quota,comunque,non può essere inferiore a € 500(Cinquecento),

 

ART. 6 – OPERAZIONI DI PRELIEVO BANCARIO

Per le operazioni bancarie di prelievo è richiesta la firma del Segretario Generale abbinata a quella del Presidente o di uno dei Vice-Presidenti.

 

ART. 7 - MANDATI - GESTIONE INCASSI e RIPARTIZIONI

Gli Associati , possono dare esplicito mandato all'Associazione di incassare e ripartire il diritto di cui all'Art 2 bis e del quale sono titolari originari e/o derivati e/o comunque legittimati a rappresentare , da formalizzarsi a mezzo raccomandata A.R. o mediante invio per posta certificata PEC ai sensi dell'Art.2 dello Statuto,

Gli Associati che danno mandato all'Associazione ,ai sensi del citato Art 2/bis dello Statuto, dovranno farne richiesta su apposito modulo entro il 30 settembre di ogni anno solare e avranno effetto dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello del conferimento.

I criteri da adottare per le ripartizioni saranno stabiliti dagli associati che hanno dato mandato mediante verbalizzazione e sottoscrizione tenendo conto del versamento dei diritti fonomeccanici versati anno per anno e delle molteplici utilizzazioni attualmente in uso (broadcasting radiofonico e televisivo, digital streaming e downloading,ecc.ecc) e in futuro inventabili.

Per l'attività di incasso e ripartizione ogni associato sarà tenuto al pagamento di una percentuale sulle somme allo stesso ripartite a titolo di rimborso spese ,stabilita di anno in anno dal Comitato Direttivo.

Tale percentuale ,comunque, non potrà essere superiore al 10 %(dieci percento).

Per l'espletamento di tale attività ,il Comitato Direttivo ,sentita la totalità degli Associati che hanno conferito mandato, designa uno dei Vice Presidenti a svolgere tale incarico in collaborazione con il segretario Generale i quali ,in caso di necessità , potranno appoggiarsi a strutture esterne o a terzi.

Effettuate tutte le operazioni di incasso e ripartizione e dedotte le spese sostenute ,l'eventuale somma eccedente sarà destinata con delibera dell'assemblea a finalità utili all'associazione.

 

 


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